05/12/2006 La V.I.A. per i progetti di irrigazione con acque di fontanile

Con l'approvazione del Testo Unico sull'ambiente, (D.L.gs. 152 del 3 aprile 2006 modificato ed integrato attraverso il D.Lgs. 284 del 8/11/2006 e il D.L. 262 del 3/10/2006) appaiono chiare le competenze assegnate alle amministrazioni regionali per le procedure di valutazione di impatto ambientale. L'elenco delle tipologie progettuali che devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A. era già stato definito con il D.P.R. del 12 aprile1996 e successive modifiche ma, talvolta, la leglislazione nazionale fatica ad inserirsi nel contesto dei regolamenti regionali. Ad esempio per le opere nel settore agricolo come i progetti di irrigazione che sfruttano acqua derivata da fontanili, l'allegato A del D.P.R. 12/04/2006 sancisce, per la derivazione di acque superficiali a scopo non energetico, la soglia di 1000 l/s al di sotto la quale non è necessaria avviare la procedura di V.I.A. regionale e l'allegato B del medesimo D.P.R. individua in una superficie di 300 ha la soglia oltre la quale i progetti di irrigazione devono essere sottoposti a V.I.A. In base a queste indicazioni, per le numerose domande di concessione alla derivazione di acque superficiali redatte dal nostro studio abbiamo redatto appositi studi ambientali da sottoporre a V.I.A. regionale. Il problema si è manifestato con l'approvazione, da parte dell'amministrazione regionale lombarda, del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 N. 2 che disciplina l'uso delle acque superficiali e sotterranee. In tale regolamento regionale è presente la seguente definizione: "acque sotterranee: rientrano in tale fattispecie le manifestazioni sorgentizie ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali......). Quindi i fontanili di pianura, che prima del suddetto regolamento venivano considerati acque superficiali ora sono considerati acque sotterranee. Questo fa si che varino notevolmente le soglie per le quali i progetti di derivazione di acque a scopo irriguo siano soggetti a V.I.A. regionale. Non solo occorre verificare che il progetto non ricada in un'area protetta (come definita dalla L. 394/91) ma occorre tenere in debita considerazione che, per le acque sotterranee, la soglia che non deve essere superata per evitare la procedura di V.I.A.è di soli 100 l/s. Proprio in ragione di queste nuove disposizioni, il nostro studio di ingegneria si è specializzato nel realizzare studi di impatto ambientale per i progetti di irrigazione sia per le grandi derivazioni sia per le piccole. Inoltre forniamo assistenza ai tanti proprietari di concessioni alla derivazione di acque superficiali e sotterranee che, al momento del rinnovo della concessione, si trovano nell'angusta situazione di dover presentare studi di impatto ambientale inerenti a progetti già esistenti, con opere di derivazione che potrebbero avere anche valore storico data la loro veneranda età, che mal si conciliano con la nuova visione di tutela delle acque sancita dalle procedure di V.I.A. regionale.

 

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